LA COSTITUZIONE ITALIANA
I SUOI VALORI E LA SUA ATTUALITÀ
La nostra costituzione è un vero e proprio gioiello. Un esempio di modernità e di attaccamento ai valori più profondi della nostra Nazione. La Costituzione è la norma principale del nostro ordinamento giuridico. Tutte le altre norme, del parlamento e delle regioni, devono rispettarne i contenuti e i principi.
La Costituzione italiana è stata approvata il 27 gennaio 1947 ed è entrata in vigore il 01 gennaio 1948. E’ stata elaborata e scritta da una assemblea costituente eletta a suffragio universale (maschile e femminile) il 2 giugno 1946. In quella data il popolo italiano scelse peraltro, con referendum, la forma di governo repubblicana sancendo la fine della monarchia sabauda.
Prima della entrata in vigore della Costituzione, la norma più importante dell’ordinamento del Regno era lo Statuto Albertino (concesso dal Re Carlo Alberto il 3 marzo 1848).
Lo Statuto era “flessibile” in quanto poteva essere modificato da una semplice legge ordinaria.
I costituenti optarono invece per una Costituzione rigida.
Costituzione rigida significa due cose: a) non può essere modificata (meglio revisionata) da una legge ordinaria del parlamento ma solo da una legge costituzionale di revisione soggetta ad una procedura più complessa e difficile ai sensi dell’art 138 (doppia deliberazione da parte di ciascuna camera ad intervallo non superiore di tre mesi e approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera in seconda votazione; se poi in seconda votazione la legge di revisione non ottenga la maggioranza dei 2/3 può essere sottoposta a referendum); b) le leggi ordinarie devono rispettarne i contenuti, in mancanza possono essere annullate dalla Corte costituzionale.
La Costituzione di divide in due parti tra loro strettamente collegate.
Nella prima parte (artt da 1 a 54) sono contenuti i principi generali; nella seconda parte (artt da 55 a 139) sono contenuti i principi ordinamentali, cioè le norme che regolano il funzionamento delle Istituzioni e i loro collegamenti.
Nei primi dodici articoli troviamo i principi fondamentali (democrazia, solidarietà, uguaglianza, unità della repubblica nel decentramento politico e amministrativo, diritto al lavoro, diritto alla pace). Questi principi sono stati definiti dalla Corte Costituzionale “supercostituzionali” cioè non assoggettabili alla revisione costituzionali in quanto costituiscono l’”ossatura” della nostra repubblica. Ma anche altre norme della prima parte della costituzione contengono principi fondamentali. A titolo di esempio ricordo gli artt 13 (libertà come diritto inviolabile) 14, (inviolabilità del domicilio), 15 (segretezza della corrispondenza), 18 (libertà di associazione e di riunione), 25 (irretroattività della norma penale), 36 (giusta retribuzione), 37 (uguaglianza dell’uomo e della donna nel lavoro), 41 (funzione sociale della produzione).
Nella seconda parte vi sono le norme che regolano la procedura di formazione della legge, il funzionamento e la composizione del Parlamento, la formazione e le competenze del governo, i rapporti tra parlamento e governo, il referendum, abrogativo, il ruolo e le competenze del Presidente della Repubblica, la composizione e le competenze della Corte costituzionale, le competenze delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, i rapporti tra le regioni e lo Stato. Infine l’art 139 prevede che “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale; è questo un limite esplicito alla revisione.
Dicevo all’inizio che la Costituzione è un “gioiello”, soprattutto perché non si limita ad affermare i diritti e i doveri dei cittadini in astratto, ma li rende effettivi assegnando alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita sociale, economica e politica della nazione. Ciò prevede la seconda parte dell’art 3 che contiene il principio di uguaglianza sostanziale.
Sono passati sessanta anni dalla approvazione della Costituzione e il mondo è cambiato, è cambiata la politica e son cambiati i rapporti sociali. Allora una domanda è d’obbligo: la nostra Costituzione è ancora attuale? Io rispondo di sì, categoricamente, anche se, ovviamente, degli aggiustamenti (revisioni) sono auspicabili, ma dentro il quadro generale disegnato dai costituenti.
La costituzione incarna il patto nazionale che contribuì a sconfiggere la dittatura fascista. Fu il frutto di un grande compromesso civile tra le grandi componenti della cultura italiana, la cattolica la liberale e la marxista. Le costituzioni non durano “una legislatura” ma secoli. La nostra contiene quei principi della convivenza civile dai quali non si può prescindere per un equilibrato e giusto progresso civile. Teniamocela stretta.
I SUOI VALORI E LA SUA ATTUALITÀ
La nostra costituzione è un vero e proprio gioiello. Un esempio di modernità e di attaccamento ai valori più profondi della nostra Nazione. La Costituzione è la norma principale del nostro ordinamento giuridico. Tutte le altre norme, del parlamento e delle regioni, devono rispettarne i contenuti e i principi.
La Costituzione italiana è stata approvata il 27 gennaio 1947 ed è entrata in vigore il 01 gennaio 1948. E’ stata elaborata e scritta da una assemblea costituente eletta a suffragio universale (maschile e femminile) il 2 giugno 1946. In quella data il popolo italiano scelse peraltro, con referendum, la forma di governo repubblicana sancendo la fine della monarchia sabauda.
Prima della entrata in vigore della Costituzione, la norma più importante dell’ordinamento del Regno era lo Statuto Albertino (concesso dal Re Carlo Alberto il 3 marzo 1848).
Lo Statuto era “flessibile” in quanto poteva essere modificato da una semplice legge ordinaria.
I costituenti optarono invece per una Costituzione rigida.
Costituzione rigida significa due cose: a) non può essere modificata (meglio revisionata) da una legge ordinaria del parlamento ma solo da una legge costituzionale di revisione soggetta ad una procedura più complessa e difficile ai sensi dell’art 138 (doppia deliberazione da parte di ciascuna camera ad intervallo non superiore di tre mesi e approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera in seconda votazione; se poi in seconda votazione la legge di revisione non ottenga la maggioranza dei 2/3 può essere sottoposta a referendum); b) le leggi ordinarie devono rispettarne i contenuti, in mancanza possono essere annullate dalla Corte costituzionale.
La Costituzione di divide in due parti tra loro strettamente collegate.
Nella prima parte (artt da 1 a 54) sono contenuti i principi generali; nella seconda parte (artt da 55 a 139) sono contenuti i principi ordinamentali, cioè le norme che regolano il funzionamento delle Istituzioni e i loro collegamenti.
Nei primi dodici articoli troviamo i principi fondamentali (democrazia, solidarietà, uguaglianza, unità della repubblica nel decentramento politico e amministrativo, diritto al lavoro, diritto alla pace). Questi principi sono stati definiti dalla Corte Costituzionale “supercostituzionali” cioè non assoggettabili alla revisione costituzionali in quanto costituiscono l’”ossatura” della nostra repubblica. Ma anche altre norme della prima parte della costituzione contengono principi fondamentali. A titolo di esempio ricordo gli artt 13 (libertà come diritto inviolabile) 14, (inviolabilità del domicilio), 15 (segretezza della corrispondenza), 18 (libertà di associazione e di riunione), 25 (irretroattività della norma penale), 36 (giusta retribuzione), 37 (uguaglianza dell’uomo e della donna nel lavoro), 41 (funzione sociale della produzione).
Nella seconda parte vi sono le norme che regolano la procedura di formazione della legge, il funzionamento e la composizione del Parlamento, la formazione e le competenze del governo, i rapporti tra parlamento e governo, il referendum, abrogativo, il ruolo e le competenze del Presidente della Repubblica, la composizione e le competenze della Corte costituzionale, le competenze delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, i rapporti tra le regioni e lo Stato. Infine l’art 139 prevede che “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale; è questo un limite esplicito alla revisione.
Dicevo all’inizio che la Costituzione è un “gioiello”, soprattutto perché non si limita ad affermare i diritti e i doveri dei cittadini in astratto, ma li rende effettivi assegnando alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita sociale, economica e politica della nazione. Ciò prevede la seconda parte dell’art 3 che contiene il principio di uguaglianza sostanziale.
Sono passati sessanta anni dalla approvazione della Costituzione e il mondo è cambiato, è cambiata la politica e son cambiati i rapporti sociali. Allora una domanda è d’obbligo: la nostra Costituzione è ancora attuale? Io rispondo di sì, categoricamente, anche se, ovviamente, degli aggiustamenti (revisioni) sono auspicabili, ma dentro il quadro generale disegnato dai costituenti.
La costituzione incarna il patto nazionale che contribuì a sconfiggere la dittatura fascista. Fu il frutto di un grande compromesso civile tra le grandi componenti della cultura italiana, la cattolica la liberale e la marxista. Le costituzioni non durano “una legislatura” ma secoli. La nostra contiene quei principi della convivenza civile dai quali non si può prescindere per un equilibrato e giusto progresso civile. Teniamocela stretta.
Brevi note biografiche.
Marcello Fagioli è nato a Cantiano il 01 settembre 1955. Laureatosi in giurisprudenza il 26 giugno 1978 con una tesi in filosofia del diritto dal titolo “Il diritto e la politica nel pensiero di Antonio Labriola” - relatore prof. Italo Mancini. Ha iniziato a fare pratica legale a Cagli nello studio del compianto avvocato Luigi Bacchiocchi. Nel 1984 ha superato l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato. Nello stesso anno ha vinto la cattedra per l’insegnamento del diritto ed economia politica negli istituti superiori. Ha insegnato nel 1985 a Cagli diritto ed economia presso l’ITC A. Celli (da lui stesso frequentato in gioventù) e socio-economia presso l’istituto statale d’arte. Successivamente ha insegnato a Fabriano le stesse discipline presso l’ITC “Morea” e, dal 1987, presso l’Istituto commerciale “Della Rovere” di Urbania.
Esercita la professione di avvocato insieme al fratello Domenico a Cagli e Urbania, città nella quale vive dal 1987 insieme alla famiglia composta dalla moglie Silvia e dalla figlia Marta, studentessa del primo anno di matematica presso l’università degli studi di Bologna.
Marcello Fagioli è nato a Cantiano il 01 settembre 1955. Laureatosi in giurisprudenza il 26 giugno 1978 con una tesi in filosofia del diritto dal titolo “Il diritto e la politica nel pensiero di Antonio Labriola” - relatore prof. Italo Mancini. Ha iniziato a fare pratica legale a Cagli nello studio del compianto avvocato Luigi Bacchiocchi. Nel 1984 ha superato l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato. Nello stesso anno ha vinto la cattedra per l’insegnamento del diritto ed economia politica negli istituti superiori. Ha insegnato nel 1985 a Cagli diritto ed economia presso l’ITC A. Celli (da lui stesso frequentato in gioventù) e socio-economia presso l’istituto statale d’arte. Successivamente ha insegnato a Fabriano le stesse discipline presso l’ITC “Morea” e, dal 1987, presso l’Istituto commerciale “Della Rovere” di Urbania.
Esercita la professione di avvocato insieme al fratello Domenico a Cagli e Urbania, città nella quale vive dal 1987 insieme alla famiglia composta dalla moglie Silvia e dalla figlia Marta, studentessa del primo anno di matematica presso l’università degli studi di Bologna.
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